IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visti il decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 1982, n. 505, che attua la direttiva CEE n. 77/504 relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura, nonche' le successive decisioni della Commissione CEE adottate ai sensi degli articoli 5 e 6 della citata direttiva n. 77/504; Vista la direttiva n. 87/328/CEE del Consiglio del 18 giugno 1987 relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura che attua l'art. 3 della precedente direttiva CEE n. 77/504; Visto il decreto interministeriale del 9 gennaio 1988, n. 96 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, attuativo, per quanto concerne il bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla tariffa doganale comune; Visto in particolare l'art. 6 di detto decreto interministeriale che prevede la fissazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei requisiti tecnici e delle procedure per lo svolgimento dei controlli sul bestiame da ammettere tra i riproduttori di razza pura; Visto inoltre l'art. 7 del citato decreto interministeriale che prevede il rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'importazione del materiale seminale ed ovuli fecondati del bestiame da riproduzione di razza pura; Considerata l'opportunita' di dare attuazione a quanto disposto dal piu' volte citato decreto interministeriale del 9 gennaio 1988, n. 96 con la predisposizione di una organica disciplina che, in linea con gli indirizzi del miglioramento delle produzioni zootecniche nazionali, risponda adeguatamente alle esigenze degli operatori del settore; Decreta: Art. 1. Specie e categorie ammesse Con il presente decreto sono stabiliti i requisiti tecnici per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonche' del materiale seminale ed ovuli fecondati, provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura, delle specie e categorie appresso indicate: a) Bovini: riproduttori maschi e femmine; materiale seminale; ovuli fecondati; b) Bufali: riproduttori maschi e femmine; c) Cavalli: riproduttori maschi e femmine; d) Asini: riproduttori maschi e femmine; e) Suini: riproduttori maschi e femmine; materiale seminale; f) Ovini: riproduttori maschi e femmine; materiale seminale; g) Caprini: riproduttori maschi e femmine; materiale seminale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La direttiva n. 87/328/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 167 del 26 giugno 1987 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 20 agosto 1987, 2a serie speciale. - Il D.M. 9 gennaio 1988 e' pubblicato in questo stesso supplemento ordinario.